Fino ad oggi, esistevano alcuni dubbi rispetto all’eventuale tassazione delle polizze vita, in ordine ai beneficiari, dei risarcimenti da parte delle compagnie assicurative a seguito di morte dell’assicurato. La norma applicata oggi deriva dal disposto della legge di stabilità 2015, entrata in vigore dall’1/1/2015. Prima di questa data, le somme erogate dall’assicurazione ai beneficiari di una polizza vita a seguito del decesso del sottoscrittore, erano sempre esenti.
Dal primo di gennaio del 2015, invece, si distingue tra polizze vita puramente demografiche e polizza miste. Le prime sono polizze che indennizzano con una somma predeterminata l’evento morte dell’assicurato, costituendo un capitale puro e semplice. In questo caso l’esenzione continua ad essere totale. Se, invece, la polizza sottoscritta è mista, il capitale è soggetto a rendimento finanziario, ad incremento a seguito di investimento del capitale stesso.
In questo caso resta esente da tassazione Irpef la parte di capitale mentre è tassata la parte relativa al rendimento. L’Agenzia delle Entrate ha così chiarito, con la sua circolare “8/E” quale deve essere il trattamento dei risarcimenti delle polizze vita.