Visto che l’estate si avvicina e quasi tutti andremmo al mare sia in Italia che all’estero è meglio essere informati su come comportarsi in caso di infortunio nei bagni marini. Il danno causato da una cosa incustodita è risarcibile ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile ma solo ad alcune condizioni. In realtà, basterebbe provare il nesso causale tra il danno subito e l’uso del bene incustodito per dare origine al risarcimento. Per non dare corso al risarcimento, il proprietario della cosa deve provare che il danno subito è conseguente a circostanze fortuite, imprevedibili e frutto di eccezionalità.
Il giudice deve accertare che stante lo stato della cosa oggetto della diatriba, la responsabilità deve essere ricondotta ad una situazione di pericolosità obiettiva tale da rendere altamente probabile se non inevitabile il danno stesso. Nella fattispecie, la questione sollevata dal cliente di uno stabilimento balneare caduto, appunto da una scaletta in ferro, adduceva la responsabilità in capo al titolare, mancando strisce antiscivolo alla scaletta.
I giudici, però, hanno ritenuto idonea la scala e causato da disattenzione il danno subito dal cliente, negando il risarcimento da parte dell’assicurazione.