La crisi ha colpito e continua a colpire duro. Sono in aumento i ricorsi al giudice per ottenere lo sfratto di inquilini che non pagano l’affitto. Il record appartiene alla Lombardia, con una quantità spropositata di istanze ma alla fine, solo un quinto delle richieste di sfratto diventano esecutive, comunque un numero considerevole, dato che si attesta a 36 mila casi, tanti poiché significa che tale numero di famiglie si trova, ogni anno ad affrontare un disagio abitativo. Come detto, la maggior parte dei casi sono generati da una morosità incolpevole, ossia da un’impossibilità dell’inquilino di onorare l’impegno di pagare l’affitto a seguito di una riduzione del lavoro o da una sua perdita.
Se a fronte di difficoltà nessuna colpa si può ragionevolmente imputare all’inquilino, ugualmente occorre riconoscere il giusto diritto del proprietario di incassare quanto dovuto ma i due diritti collidono tra loro e la soluzione più dolorosa è quella che va a discapito dell’inquilino che si trova con la sua famiglia senza un tetto sopra alla testa, spesso costretto a soluzioni tampone che disuniscono la famiglia stessa e hanno potenzialmente la capacità di mettere in crisi la continuità della famiglia stessa. Difficoltà economiche e la mancanza di un tetto comune può facilmente portare ad una separazione dei coniugi con effetti devastanti per i figli.
CONFEDILIZIA in collaborazione con Intesa San Paolo propone una soluzione interessante. In sostanza propongono una sorta di fidejussione, una garanzia al proprietario di refusione delle spese condominiali e degli affitti non pagati, entro i massimali stabiliti, qualora l’inquilino si trovi nell’impossibilità di far fronte. Il costo è pari al 2% del canone di affitto per i soci di CONFEDILIZIA, il 3% per chi non lo è.
Questa forma consente, anche, di evitare il versamento della cauzione, essendo il proprietario garantito per eventuali danni da una copertura assicurativa. Anche Solo Affitti e Affittosicuro coprono i rischi di questo genere attraverso formule che danno copertura a mancato pagamento dell’affitto e dei danni procurati, a fronte di un costo pari ad una mensilità e mezza dell’equivalente del canone mensile.