Il Codice Civile descrive il concetto di circolazione stradale in maniera molto ampia all’Art. 2054. Come accade sovente, però, i disposti di legge sono soggetti a molteplici interpretazioni, anche per l’estrema variabilità e specificità delle casistiche che non possono essere contemplate in toto. Per questo ci si affida all’interpretazione dei concetti da parte dei Giudici, la cui ultima parola determina la corretta interpretazione anche in relazione ai casi di specie.
Capita anche che le diatribe relative vadano avanti nei gradi di Giudizio fino ad arrivare all’interpretazione definitiva da parte della Corte di Cassazione. Un caso particolare è stato esaminato dall’Alta Corte: una persona ha perso la vita dopo essere caduto su una pubblica via, colpito da un cavetto d’acciaio teso tra due trattori al di fuori della carreggiata ma teso trasversalmente a questo.
L’assicurazione riteneva che questo non può essere configurato come un danno da circolazione stradale ma la Corte di Cassazione ha dato torto all’assicurazione determinando che per danno da circolazione stradale deve intendersi qualsiasi evento negativo derivante dalla movimentazione sulla pubblica via di un veicolo o parti di esso. Nel caso di specie, la dinamica è atta a dar luogo all’operatività della RCA. Sentenza Cassazione Civile Sez. III n° 21097 del 19/10/2016.